Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 1689/2024 sull’intelligenza artificiale che introduce regole armonizzate per lo sviluppo e la messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) sul territorio dell’Unione europea. Il Regolamento si pone l’obiettivo di contemperare l’innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente» (considerando 8).
In particolare, il provvedimento adotta un approccio risk-based, suddividendo i sistemi di intelligenza artificiale in tre categorie, a seconda del rischio che questi pongono per la sicurezza degli utenti e per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, e individuando per ciascuna categoria gli obblighi gravanti sui fornitori e sugli utilizzatori “professionali” (c.d. deployer):
le pratiche di i.a. che presentano rischi considerati “inaccettabili” non potranno essere introdotte nel mercato europeo (art. 5);
i sistemi ad alto rischio (artt. 6 e 7) potranno essere commercializzati, purché siano rispettati una serie di requisiti, tra i quali rientrano l’adozione di un sistema di gestione dei rischi (art. 9), la redazione e l’aggiornamento della documentazione tecnica (art. 10), la predisposizione di misure tecniche che garantiscano, per l’utente, la possibilità di comprendere l’output del dispositivo (art. 13) e di supervisionarlo efficacemente (art. 14);
per i sistemi a rischio limitato (art. 50), infine, sarà sufficiente il rispetto di alcuni obblighi di trasparenza.
A differenza del testo inizialmente proposto dalla Commissione europea nel 2021, la versione definitiva del Regolamento prevede inoltre delle disposizioni specifiche per i modelli di i.a. per finalità generali (art. 51 ss.), ossia per quei modelli, addestrati con grandi quantità di dati, che sono in grado di svolgere con competenza molteplici funzioni e che possono essere integrati in un’ampia gamma di dispositivi (art. 3, n. 63)[2].
Per il caso di mancato rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento, l’art. 99 obbliga gli Stati membri ad introdurre sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive», che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie.
A cura di Ilaria Sartori
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