Capita sempre più spesso che in un’azienda il datore di lavoro senta l’esigenza di installare un impianto di videosorveglianza per motivi di sicurezza, allo scopo di prevenire furti, violazioni e intrusioni.

Tuttavia però, il datore di lavoro deve sapere che l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza non solo ha grandi impatti sul trattamento dei dati personali ma da luogo all’adempimento di alcuni obblighi fondamentali e di legge, soprattutto in presenza di dipendenti.

L’articolo 4 della legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori, modificata poi dal Jobs Act nel 2015, riporta esplicitamente:

“E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.”

Per non commettere errori che potrebbero costare una sanzione all’azienda, prima di installare un sistema di videosorveglianza è quindi importantissimo che si conoscano tutti gli adempimenti e le regole da rispettare per l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza sul posto di lavoro.

 

  1. L’ACCORDO SINDACALE O L’AUTORIZZAZIONE DELL’ITL

Per tutte le aziende con dipendenti, prima dell’installazione, è obbligatorio raggiungere un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali dell’unità produttiva coinvolta o, ove non fosse possibile, richiedere un’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro;

  1. OGGETTO DELLE RIPRESE DELLE TELECAMERE

 

Il cono di ripresa delle telecamere non deve mai andare oltre le aree di proprietà aziendale o delle sue immediate pertinenze, non deve mai riprendere aree pubbliche, di proprietà altrui o che sono ad uso esclusivo dei dipendenti, come per esempio spogliatoi, bagni, aree di ristoro. Ricordiamo sempre che i lavoratori non possano essere controllati a distanza, se non in modo incidentale o per motivi legati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi.

 

  1. LA GIUSTA CARTELLONISTICA E L’INFORMATIVA ESTESA

Quando si installa un impianto di videosorveglianza, che ci siano dei dipendenti o meno, bisogna sempre esporre un’informativa di primo livello, vale a dire un cartello con cui si avvisano gli interessati, che siano i dipendenti o i semplici visitatori, che l’area è videosorvegliata, quali sono le sue finalità e a chi rivolgersi per esercitare il diritto di accesso o avere ulteriori informazioni. E’ consigliabile apporre il cartello che informa della presenza dell’impianto di videosorveglianza preferibilmente prima di entrare nel campo di ripresa della telecamera.  Lo European Data Protection Board (EDPB), nelle sue “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”, ha messo a disposizione un modello di informativa sintetica che ha sostituito i sorpassati cartelli in plastica prestampati che non rispecchiano le regole minime di informazione, solitamente in vendita presso gli esercizi commerciali che si occupano di sicurezza sul lavoro.

Per essere compliance al Gdpr, oltre al cartello che informa chi accede all’area che è attivo un impianto di videosorveglianza, è necessario predisporre un’informativa di secondo livello, ai sensi dell’arti 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Mentre l’informativa di primo livello contiene in maniera sintetica le informazioni più importanti come l’identità del titolare o le finalità, quella di secondo livello contiene, in maniera più approfondita, tutte le informazioni che riguardano il trattamento dei propri dati relativo alla videosorveglianza.

  1. NON DIMENTICARE LA PRIVACY

Ulteriori adempimenti e regole da rispettare per chi voglia installare un impianto di videosorveglianza sono quelle enunciate dal Garante della Privacy italiano nel Provvedimento n.99 del 29 Aprile 2010 in materia di videosorveglianza, confermate poi nelle Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

 

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A cura di Valentina Iacuitto

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