1. Il nuovo D.M. 03/09/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio: a ottobre sarà quindi necessario aggiornare tutte le valutazioni del rischio incendio presenti nelle aziende? La risposta a questa domanda è contenuta nell’art. 4 Disposizioni transitorie e finali del decreto stesso, che rimanda ai casi previsti dal D.lgs 81/08.
    L’art. 4 precisa che all’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l’aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.
    L’art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata:

    • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
    • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
    • a seguito di infortuni significativi
    • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  1. Con conseguente aggiornamento delle relative misure di prevenzione.