Dal 4 Ottobre 2022 il D.M. 10/3/98 viene completamente abrogato con la successione di decreti emanati il 1, 2 e 3 settembre 2021:

  • il M. 01/09/2021 relativo ai “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”;
  • il M. 02/09/2021 relativo alla Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio;
  • il  M. 03/09/2021 relativo ai “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3 lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs 81/08”

Cosa cambia?

  1. CAMBIA LA DENOMINAZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO
  • Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
  • Da attività medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
  • Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa
  1. CAMBIA IL PROGRAMMA FORMATIVO E LE ORE DEI CORSI
  • Livello 1:
    Formazione base – 4 ore
    Aggiornamento – 2 ore
  • Livello 2:
    Formazione base – 8 ore
    Aggiornamento – 5 ore
  • Livello 3:
    Formazione base – 16 ore
    Aggiornamento – 8 ore
  1. OBBLIGO DI EFFETTUARE LA PROVA PRATICA IN OGNI LIVELLO,

è obbligatorio lo svolgimento della prova pratica anche per il livello 1, cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso, nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. E’ previsto un monte ore per la prova pratica di 2 ore per il livello 1, 3 ore per il livello 2 e 4 ore per il livello 3.

  1. POSSIBILITA’ DI SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA SOLO DELLA PARTE TEORICA E DIVIETO DI SVOLGIMENTO IN E-LEARNING SIA DELLA PARTE TEORICA CHE DELLA PARTE PRATICA. Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza;
  2. CAMBIA LA DURATA DELL’AGGIORNAMENTO l’obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio ogni 5 anni;
  3. CAMBIA L’OBBLIGATORIETA’ DEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE.

Viene introdotto, come criterio per determinare l’obbligo di predisporre il piano di emergenza, non solo il numero di lavoratori, ma anche il numero degli occupanti.
Nello specifico, il Piano di Emergenza è obbligatorio per:

  • i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori
  • i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • i luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
  • Nei luoghi di lavoro dove è necessario predisporre il piano di emergenza è obbligatoria l’effettuazione di una prova di emergenza annuale
  1. QUANDO ENTRA IN VIGORE?

Il decreto e la conseguente norma entreranno in vigore dal 4 ottobre 2022. Il decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023. Tutti gli attestati scaduti dovranno essere aggiornati entro il 4 ottobre 2023.

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